Art. 16.
(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «6-bis. I velocipedi di cui al comma 6 possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente per il trasporto di persone, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86».